madri prima 1948


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Inviato da emilio il 24 gennaio 2007 alle 18:42:02:

MADRI ITALIANE PRIMA DI 1948 A CHI L'ITALIA RIFIUTA AI RELATIVI DIRITTI LORO


Abbiamo necessità di contare col suo aiuto e appoggio

Sintetizziamo: nell’antica legge di cittadinanza 555/1912 articolo 1 comma 2 si può leggere,

Art. 1. – E’ cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino;
2. il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figli non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

Secondo la lettera scritta, la donna italiana è trasmettente della cittadinanza italiana, per nascita, se il padre è ignoto, o, non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato, ovvero, (significato nella lingua italiana della parola ovvero secondo i dizionari: ossia, oppure, cioè, in altre parole, in pratica, vale dire, che,) se li figli non seguono, (significato nella lingua italiana della parola seguire secondo i dizionari: accadere successivamente o in conseguenza, continuare, avere seguito) la cittadinanza del Padre secondo la legge dello Stato al quale questo appartiene.

Fin oggi s’interpreta, crediamo che per il solo motivo di non essere stata mai analizzata la lettera scritta e/o per sconoscenza delle legislazioni d’altri paesi, che solo l’uomo, secondo la legge precitata, concedeva la cittadinanza per nascita, e si fa omissione della lettera scritta nel comma 2, quando le nascite sono accaduti in Italia o nei paesi americani, se la cittadina era sposata con un cittadino del continente americano. NESSUN STATO d’AMERICA DÀ LA CITTADINANZA IN SEGUITO ALLA CITTADINANZA DEL PADRE, la cittadinanza s’IMPONE per legge, tutti i nati nel territorio del continente americano possiedono la cittadinanza per ius soli, la cittadinanza ius soli, secondo l’articolo 7 della stessa legge, non impedisce né nega il possesso della cittadinanza italiana, anche fa specifica descrizione di attuazione nel caso di possesso della cittadinanza per questo particolare

Art. 7. – Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Un’altra cosa di tenere in conto è che nessuno stato americano concede la cittadinanza automaticamente per iure matrimoni, per tanto nessuna cittadina sposata con cittadino americano ha preso la cittadinanza, allora al momento della nascita dei figli era in perfetto possesso della cittadinanza italiana, e secondo la legge, in capacità di trasmetterla ai suoi figli, nati in Italia o all’estero.

Per dimostrare quanto detto, si è chiesto a cittadini, discendenti di cittadina, nati prima del 48, domandare ad ogni Autorità Governativa, del paese dove sono nati, una certificazione UFFICIALE, nella quale lo Stato scrive con tutte le lettere, e senza lasciare alcun dubbio, che in esse Stato la cittadinanza s’imponeva, (o si continua ad imporne se le leggi di cittadinanza non sono cambiati nel tempo), per legge, e di nessuna maniera e modo, nelle nascite accadute nel territorio nazionale si concedeva la cittadinanza in seguito alla cittadinanza del padre.

È IMPORTANTE PER NOI conoscere il suo parere, e in caso d’essere positivo con la nostra posizione se Lei è in conformità d’appoggiare quest’argomento, ed è in grado d’aiutarci a presentarlo fronte al Governo Italiano per finire con più di cento anni di errore d’interpretazione.

Sporgiamo Distinti Saluti

AINEEI, Assiciazione d'Italiani nati all' estero Esperanza

tanoemilio@yahoo.com


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